fravveduto
Saturday, December 11, 2004 5:32 PM


Salve a tutti,

c'è qualcuno in grado di fornirmi delucidazioni in materia di donazioni ed ipoteche?

In particolare la mia richiesta riguarda una ipoteca volontaria per contrarre mutuo per il pagamento del prezzo di una compravendita immobiliare dove l'atto di provenienza dell'immobile è una donazione con donante ancora in vita!

Ebbene vorrei capire se estistono formule, clausole di stile, espedienti tecnico giuridici affinchè l'ipoteca mantenga la sua efficacia in favore della Banca erogante anche nel malaugurato caso di revoca della donazione ovvero, post-mortem del donante, nei confronti di una rivalsa di eredi "defraudati" dell'eredità.

Resto a disposizione per evntuali ulteriori ragguagli ed approfondimenti.
nightsky9
Sunday, December 12, 2004 3:29 AM
Guardi, la questione è spinosa ed è uno dei tormentoni del Notariato. In astratto non si potrebbe fare nulla. Tuttavia la tecnica contrattuale ha escogitato vari espedienti per disincentivare i legittimari dall'esperire l'azione di riduzione dopo la morte del donatario. Infatti più che teorizzare meccanismi negoziali e formule relative sul piano dell'ipoteca, questi possono trovare compiuta realizzazione su quello del negozio di vendita. Tali strumenti sono due:
a) garanzia per evizione: i legittimari intervengono nella vendita collegata al mutuo, per garantire anche essi dall'evizione del venduto: in tal modo qualora dovessero agire in riduzione sarebbero obbligati solidalmente con il venditore a restituire il prezzo da quest'ultimo ricevuto ed a risarcire gli eventuali danni;
b) fidejussio indemnitatis: i legittimari prestano fidejussione per la restituzione del prezzo e per la eventuale somma a titolo di risarcimento danno che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'evizione dell'immobile (meccanismo analogo a quello sub "a").
Devo confessare che non sono rimedi inattaccabili ma sono il meglio che la pratica abbia potuto escogitare per ovviare a detti inconvenienti.
Arrivederci.

[Modificato da nightsky9 12/12/2004 3.31]

fravveduto
Sunday, December 12, 2004 5:05 PM
ringraziamenti
Nel ringraziare per l'attenzione, la puntualità, la cortesia potrebbe nello specifico spiegarmi, una volta prestata garanzia per evizione ovvero fidejussio indemnitatis da parte dei legittimari, quali azioni potrebbero intraprendere questi ultimi in tema di riduzione che non li coinvolgesse poi economicamente nel risarcimento dei danni? Qual'è l'atto introduttivo a seguito della successione per attaccare il bene oggetto della riduzione? E' necessario in ogni caso ottenere da parte di questi legittimari una sentenza di nullità della vendita da parte del magistato civile?
Spero di non aver esagerato nelle richieste? Può indicarmi sul tema ev. casi, sentenze, altra bibliografia?
Ancora Grazie e saluti.
nightsky9
Sunday, December 12, 2004 7:20 PM
Presupposti per agire in riduzione contro la donazione in oggetto sono:
a) la lesione della quota ereditaria spettante come minimo di legge al legittimario;
b) l'aver accettato l'eredità con beneficio di inventario (a meno che non agiscano contro un coerede ma non è il suo caso);
c) il non riuscire a eliminare la lesione riducendo le altre disposizioni di ultima volontà (quote ereditarie di altri coeredi e legati);
d) l'essere la donazione in oggetto l'ultima tra quelle poste in essere dal de cuius o, qualora ve ne siano altre posteriori, il non poter eliminare la lesione neppure agendo contro queste donazioni posteriori;
e) esperire l'azione di riduzione entro 10 anni dalla morte del de cuius.
Qualora ricorrano questi presupposti il Giudice potrebbe dichiarare inefficace la donazione ed in tal caso il legittimario potrebbe aggredirla nei limiti del valore sufficiente per eliminare la lesione. Seppure spesso i legittimari agiscano in simulazione per far dichiarare nulle alcune donazioni o vendite poste in essere dal de cuius, l'azione di riduzione non c'entra nulla con quella di simulazione.
I rimedi da me citati non impediscono al legittimario di agire in riduzione. tuttavia lo disincentivano dal farlo perché questi saprebbe che avendo prestato garanzia per l'evizione o fidejussio indemnitatis, si troverebbe da una parte a riacquistare quanto gli spetta ma dall'altra a doverlo versare nuovamente all'acquirente. Ripeto che questi rimedi non sono inattaccabili ma sono il meglio che si è riusciti ad escogitare onde evitare tali inconvenienti.
Per quanto riguarda la bibliografia io le consiglio due testi. Uno è semplice ma meno esaustivo in materia ed è G.Capozzi "Successioni e Donazioni", Giuffré, Milano. L'altro è un classico che fa ancora scuola ed è seguito anche dalla giurisprudenza ed è L.Mengoni, "La successione necessaria" in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu - Messineo, Giuffré, Milano. Per quanto riguarda le sentenze non è semplice riportarle tutte poiché mi ha chiesto diversi punti e se dovessi citare la giurisprudenza in materia riempirei pagine e pagine.
Arrivederci.

[Modificato da nightsky9 12/12/2004 19.23]

fravveduto
Monday, December 13, 2004 2:11 PM
ancora un grazie
Molto esaustivo!
Arrivedrci a presto.
Saluti
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