Diritti d'autore- Vedi: (http://www.cittadinionline.it/autore.shtml)
Diritti d'Autore
Legge del 22 aprile 1941 n° 633 art. 70
"il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera".
Quindi se nel realizzare delle pagine web all'interno di un'opera originale l'autore inserisce a scopo di discussione, di critica, di informazione culturale, parti di opere, brevi estratti o citazioni (mai l'opera integrale) menzionando chiaramente il nome dell'autore e la fonte, non incorre in problemi di copyright.
In questi casi infatti l'autore delle opere non verrà danneggiato nei suoi diritti anzi potrebbe acquistare più notorietà.
Oggetto.
Costituiscono oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengano alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro, all'architettura e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
A tali opere vanno aggiunti i programmi per elaboratore, così come stabilito dal d.lgs.29.12.1992 n.518, attuativo della direttiva 91/250/CEE; con il termine "programma per elaboratore" s'intende anche il materiale preparatorio per la progettazione.
Opera.
Per essere considerata frutto dell'ingegno l'opera dev'essere creativa (anche se in misura modesta) e possedere, quindi, i caratteri dell'originalità e della novità.
Da notare che le arti figurative possono formare oggetto di diritto d'autore solo se il valore artistico, cioè la creazione, può essere tenuto separato dal prodotto. Si richiede, in altre parole, la scindibilità, ossia la possibilità di godere dell'opera a prescindere da un determinato oggetto d'uso. L'industrial design, risolvendosi in una mera qualità estetica del prodotto industriale, non rientra dunque fra le opere suscettibili di godere della tutela dei diritti d'autore.
Acquisto del diritto.
L'acquisto del diritto d'autore è automatico ed incondizionato in quanto l'opera dell'ingegno, quale particolare espressione del lavoro intellettuale, ha valore in sé e per sé. Il deposito dell'opera presso l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio è richiesto a fini di controllo, mentre la registrazione presso il medesimo Ufficio fa fede fino a prova contraria dell'avvenuta pubblicazione dell'opera e della paternità dell'autore.
Titolarità.
Il diritto d'autore spetta all'autore stesso e, limitatamente al solo profilo patrimoniale, ai suoi aventi causa nei limiti stabiliti dalle leggi speciali.
In caso di contitolarità dell'opera, occorre distinguere l'opera dell'ingegno in comunione da quella collettiva.
Nella prima l'opera è creata con l'apporto indistinguibile ed indivisibile di più soggetti, mentre nella seconda ogni contributo è individuabile.
L'opera in comunione appartiene a tutti gli autori; di quella collettiva, come ad es. un'enciclopedia, è autore dell'opera complessiva colui che l'ha organizzata e diretta, riservando al singolo autore il relativo diritto sul proprio contributo.
Nel caso di film, coautori sono considerati l'autore del soggetto, della sceneggiatura, della colonna musicale ed il regista. La facoltà di utilizzazione spetta però unicamente al produttore, che organizza e finanzia l'opera.
Nel caso del melodramma, in cui l'apporto è eterogeneo, sono considerati autori il librettista ed il musicista, ciascuno per la propria opera di cui possono disporre separatamente. La facoltà di utilizzazione è riservata solo al musicista.
Diritto morale.
Il diritto morale d'autore è un diritto della personalità e, come tale, non si può trasmettere.
Alla morte dell'autore il diritto può essere fatto valere dal coniuge o dai figli o, in mancanza, da altri parenti.
Gli artisti interpreti ed esecutori di opere dell'ingegno (attori, cantanti, concertisti) hanno diritto, sul piano morale, di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione solo se essa pregiudichi il loro onore o la loro reputazione.
Contenuto patrimoniale.
Sul piano patrimoniale, l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni modo e forma, nei limiti e per gli effetti stabiliti dalla legge.
Tali diritti durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Se le opere sono postume, i settant'anni decorreranno dalla data di pubblicazione, a patto che questa avvenga entro vent'anni dalla morte dell'autore.
Per i films la durata della protezione è di settant'anni dalla prima proiezione, purché essa avvenga entro cinque anni dal momento in cui il film è stato terminato.
La legge speciale sul diritto d'autore elenca le facoltà ricomprese nell'ambito del diritto patrimoniale e che sono la pubblicazione, riproduzione e smercio dell'opera.
La facoltà di pubblicazione rientra nella cessione dei diritti di sfruttamento; la riproduzione ha un ampio contenuto per la possibile varietà di mezzi utilizzabili (stampa, videocassette, recitazione in pubblico, disco, radio, televisione, cinema e adesso, anche via internet) e costituisce in ogni caso un diritto esclusivo, salvo alcune ipotesi, specificatamente previste, di utilizzazioni libere.
Lo smercio o distribuzione concerne la facoltà di mettere in commercio l'opera mediante alienazione del mezzo che la incorpora, costituito di regola, da una pluralità di copie.
Trasferimento.
I diritti di utilizzazione economica dell'opera possono trasferirsi per morte e per atto fra vivi.
In quest'ultimo caso il trasferimento dev'essere provato per iscritto. La legge speciale prevede alcuni contratti tipici di trasferimento, come il contratto di edizione e quello di rappresentazione e di esecuzione (per le opere musicali), senza però escludere gli altri contratti - tipo (compravendita o donazione).
La S.I.A.E.
L'art. 180 della legge speciale sul diritto d'autore, attribuisce in esclusiva alla S.I.A.E. (Società italiana autori ed editori) - ente di diritto pubblico - la gestione, sotto qualsivoglia forma, diretta o indiretta, dei diritti di utilizzazione delle opere sia in Italia che all'estero, ivi compresa la percezione dei proventi e la loro ripartizione tra i vari autori.
Il Diritto d'autore nell'era d'Internet
Dato il quadro generale sopra descritto, si comprende come sia sempre più avvertita la necessità di adeguare la normativa tradizionale alla realtà tecnologica odierna.
Un'opera trasportata nella RETE può essere, infatti, manipolata con estrema facilità, riprodotta illimitatamente ed a basso costo, ovvero trasmessa in qualsiasi parte del mondo, con la conseguenza che diviene quasi impossibile controllarne la diffusione e l'utilizzo che se ne fa.
La più grave minaccia alla tutela delle opere immesse in Internet è dunque costituita dalla pirateria.
Si pensi, ad esempio, al settore delle fotografie, in cui il criterio della distinguibilità dell'originale viene completamente vanificato di fronte alla possibilità d'infinite clonazioni virtuali, oppure alla pubblicazione on-line dei testi delle canzoni.
Problemi ancora più delicati sorgono poi con quelle opere che nascono insieme alle nuove tecnologie e che sono pertanto "dematerializzate".
In definitiva, in RETE le potenzialità di una violazione del diritto d'autore aumentano vertiginosamente, in quanto, da un lato non è possibile controllare le sorti dell'opera e dall'altro, la tutela apprestata è sempre successiva.
S E Z I O N I : [ Finanza on-line | Hardware & Software | Firma Digitale | Tutela dei Minori | Diritti d'Autore ]
[ Viaggi | Accesso Disabili | Sicurezza dei Dati | eGovernment | Commercio Elettronico ]