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Gianluca Milillo
Thursday, December 02, 2010 10:01 AM
Il sempre crescente supporto specialistico e tecnologico ha dotato il moderno pescatore di accessori sempre più complessi che facilitano le sue attività, ma un dispositivo più è elaborato più richiede maggiore responsabilità e perizia, specie poi quando i rischi che derivano da un suo utilizzo improprio o da un approccio superficiale minano direttamente la sicurezza dello sportivo: primo tra tutti l’uso del natante.
Negli ultimi anni l’uso del natante in acque interne utilizzato per la pesca o come elemento sussidiario di questa (posa delle esche, pasturazione, etc.) è divenuto sempre più comune; ha permesso di esplicare al meglio tecniche ed approcci fino a ieri irrealizzabili, in particolare nel carp fishing e nel cat fishing.
Ma anche se definite “imbarcazioni minori” i rischi dati da un utilizzo irresponsabile non si traducono in “rischi minori” anzi, la perizia e la responsabilità che necessitano devono necessariamente essere il bagaglio caratteristico di chi ne fa uso.
Cominciamo a capire cosa dobbiamo assicurarci di avere prima di mettere in acqua il nostro natante, in quanto essere in regola è sintomo di responsabilità e senso civico.
Anche se non esiste di fatto una specifica normativa per la navigazione in acque interne per le tipologie di natanti di solito in uso ai carpisti, rifacendosi per le specifiche a Delibere regionali o provinciali (dove ci sono…) la norma quadro in vigore è il Decreto 5 ottobre 1999 n. 478 "Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto" (G.U. del 17.12.1999), Decreto che stabilisce categorie e tipologie di navigazione a cui applicare i regolamenti.
A questo si aggiungono i dettati del Decreto Legge nr.171 del 18 luglio 2005 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE): pertanto non significa, come molti erroneamente credono, che basta acquistare un natante (gommoncino, tender, barchetta in vetro resina, etc) e metterlo in acqua senza “colpo ferire”, perché la normativa ci impone di esperire prima alcuni obblighi di legge.
Prima che qualcuno dei lettori lo scopra a sue spese con il sequestro del natante, sappiate che anche i motori elettrici, compresi quelli che hanno la potenza di un frullatore domestico necessitano di documenti da esibire durante un controllo e (soprattutto) dell’assicurazione obbligatoria.
Ammetto di aver incontrato decine di amici carpisti o bassman che cadevano letteralmente dalle nuvole quando mostravo loro gli estremi di legge che descrivevano i documenti obbligatori per l’uso di un motore elettrico e questo credo che derivi da una normativa poco chiara e poco “pubblicizzata” e dal fatto che spesso sono proprio i rivenditori che non informano gli acquirenti, quando poi si acquista tender e motore su E-Bay o da un amico, si acquisisce sia il mezzo che le mancanze documentali obbligatorie.
Il DL 171/05 all’art. 5 lettera C da la definizione di “motore” è recita:
"motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo", ora non nominando la propulsione elettrica potrebbe far pensare che il motore elettrico non rientri in questa categoria e che quindi sia esonerato, al pari di remi e vela, dagli obblighi documentali, mentre la definizione di motori fuori bordo posta alla fine del comma, non specificando nulla, assorbe qualsiasi categoria, quindi anche quelli elettrici.
Questo comporta tre obblighi immediati durante la navigazione in acque interne: il limite, o meglio la possibilità di utilizzare a 14 anni i natanti senza motore, a vela con superficie velica superiore a 4 mq nonché unità a remi, che navigano entro un miglio dalla costa, mentre prevede che essendo il motore elettrico comunque definito legalmente un motore l’età minima per utilizzarne uno è 16 anni, in quanto parliamo di motori di potenza inferiore ai 30 KW (pari a 40.8 HP).
Il secondo obbligo è rappresentato dall’esibizione in caso di controllo del Certificato Di Potenza (Power Declaration) quale documento in regola per il motore, una sorta di libretto di circolazione contenente i dati del impianto.
Bisogna fare attenzione perché le specifiche dei dati riportati sul certificato devono essere conformi ai moduli stabiliti dal Ministero dei Trasporti e spesso, motori di produzione o importazione estera, hanno libretti non conformi: bisogna farli tradurre e trascriverli secondo il modello legale standard italiano.
Questo documento contiene una dichiarazione di conformità CE con riportato il modello e il numero seriale, sono riportati tutti consumi sia in amper che in watt, ed ogni dato utile ad identificare la categoria nautica; è fondamentale per ottenere e ottemperare al terzo (e per fortuna ultimo) obbligo di legge: l’assicurazione.
So di agenzie di assicurazioni che assicurano questi motori senza avere copia del Certificato di Potenza, o addirittura agenzie che assicurano in un'unica poliza sia il motore a scoppio che quello elettrico se sono sullo stesso natante (tipo bass-boat per intenderci), in realtà non è così.
In caso di controllo fatto da personale competente la mancanza del Certificato di Potenza pur avendo l’assicurazione obbligatoria sfocia in una sanzione, così come le assicurazioni “multiple” con un unico talloncino: l’assicurazione di un motore elettrico per essere valida deve essere accompagnata sia dal Certificato di Potenza ed essere dedicata al solo motore elettrico.
Tutti i motori elettrici non sviluppano 1 cavallo fiscale, ma vengono generalmente assicurati per 1 cavallo fiscale in quanto è il minimo assicurabile: i costi in genere oscillano tra i 20 e i 70 euro a seconda del modello o della compagnia di assicurazioni.
A me per primo sembra un esagerazione penalizzare così tanto uno strumento che come il motore elettrico non inquina, che in genere viene utilizzato da chi è già proiettato verso una disciplina della pesca ecosostenibile (carp fishing, spinning, etc) e che sviluppa una forza che è uguale o addirittura inferiore all’uso dei remi ma essere in regola alla fin fine contribuisce a rendere più serena una battuta di pesca, e la serenità…non ha prezzo!
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