La costituzione, i conferimenti e le quote della S.r.l. (1)
Dal sito Federnotizie (www.federnotizie.org)
Numero di Marzo 2003
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LA COSTITUZIONE, I CONFERIMENTI E LE QUOTE DELLA S.R.L.
di Manuela Agostini (notaio in Milano)
* AUTONOMIA PATRIMONIALE E RESPONSABILITA' DEL SOCIO *
Prima di passare all'esame delle nuove norme relative alla costituzione delle srl, vale la pena esaminare il contenuto dell'art. 2462, pur non rientrando lo stesso fra le norme che che riguardano espressamente l'argomento della presente relazione, tenuto conto che tale norma apre il capo relativo alle società a responsabilità limitata.
Il suddetto articolo, titolato "Responsabilità" conferma il principio della totale autonomia patrimoniale delle società a responsabilità limitata.
La deroga, originariamente abbastanza ampia, rappresentata dalla responsabilità illimitata dell'unico socio, già ridotta come impatto dal d.lgs. 88/93, è stata ulteriormente compressa con una notevole limitazione dei casi di applicazione.
Analogamente a quanto, con norma completamente innovativa, è stato previsto per le società per azioni, la responsabilità illimitata dell'unico socio oggi si verifica solo in pochi casi e in presenza di alcune condizioni.
Condizione imprescindibile è l'insolvenza della società, requisito oggi già previsto dal quale si trae la conferma che il creditore non può escutere direttamente il patrimonio dell'unico socio, ma deve passare da una preventiva escussione e dall'esistenza dello stato di insolvenza della società (principio diverso da quello previsto, per esempio, nell'art. 2331 per il caso di atti compiuti dalla società prima dell'iscrizione, il quale prevede invece una responsabilità solidale e illimitata dell'unico socio).
Vi sono poi altri due presupposti, a mio avviso alternativi, che determinano la responsabilità illimitata dell'unico socio: la mancata esecuzione dei conferimenti secondo le previsioni dell'art. 2464 (il richiamo è all'intera norma, ma è ovvio che il presupposto che fa scattare la responsabilità dell'unico socio è il mancato versamento integrale dei conferimenti in denaro, fermo restando che invece i conferimenti in natura richiedono l'integrale liberazione della partecipazione, quindi di per sé un'integrale esecuzione) ovvero la mancata attuazione della pubblicità prevista dall'art. 2470 (anche qui il richiamo è all'intero articolo, ma sembra pacifico che l'elemento che determina la responsabilità illimitata sia la mancata esecuzione della pubblicità prevista dagli ultimi commi, cioè la pubblicità specifica e particolare del possesso dell'intero capitale sociale da parte dell'unico socio).
E' stato scritto che i tre requisiti (l'insolvenza, il mancato versamento dell'intero conferimento e la mancata attuazione della pubblicità) per generare la responsabilità illimitata dell'unico socio debbano coesistere e presumo che questa conclusione sia nata dal fatto che la vecchia norma elencava, con una distinzione netta, i vari presupposti che facevano scattare la responsabilità dell'unico socio; peraltro la congiunzione "o" ancora presente nel riformato art. 2464 chiarisce che per aversi responsabilità illimitata basta la sussistenza di uno solo dei due ultimi presupposti.
Piuttosto mentre la mancata pubblicità è un elemento temporale e quindi la responsabilità illimitata sussiste solo "fino a quando" non sia stata attuata la pubblicità prevista dall'art. 2470, in caso di conferimento irregolare la norma non è così esplicita e si può solo ipotizzare per analogia con la fattispecie precedente che, nel momento in cui il conferimento viene regolarizzato, la responsabilità torni ad essere limitata.
Di estrema importanza sono poi le fattispecie di responsabilità illimitata "eliminate" dalla riforma:
- in primo luogo il caso del socio diverso dalla persona fisica, per l'enorme numero di srl unipersonali in cui unico socio è altra società (normalmente di capitali);
- in secondo luogo il caso dell'unico socio tale in più società di capitali, essendo frequente che la stessa società sia unica socia di più società di capitali.
Nella pratica ad oggi non tutte - anzi ben poche -delle società uniche socie di srl hanno effettuato la pubblicità prevista per l'unico socio, e questo sia in caso di situazioni preesistenti al d.lgs 88/93, sia in caso di acquisti o eventi successivi, che abbiano determinato la concentrazione dell'intero capitale in capo all'unico soggetto (pubblicità neanche ipotizzabile per le attuali spa "unipersonali", alle quali ancora oggi non è applicabile la disciplina dell'"unico socio" che lo sarà solo con l'entrata in vigore della riforma).
All'entrata in vigore del suddetto d.lgs., infatti, molte Cancellerie rifiutavano il deposito della dichiarazione del possesso dell'intero capitale sociale in capo all'unico socio che non fosse persona fisica, con un'interpretazione della normativa per la verità più che condivisibile, non solo per il tenore letterale della norma, ma anche per l'assoluta inutilità di pubblicizzare la detenzione dell'intero capitale in capo alla persona giuridica non avendo detta pubblicità nessun effetto sulla responsabilità.
Successivamente è stato lo stesso Ministero a dare una sorta di interpretazione alla normativa, inserendo, nella modulistica necessaria per la denuncia al registro delle imprese dell'unico socio, i riferimenti al caso di unico socio persona giuridica ed arrivando a ritenere fuori termine la denuncia effettuata oltre i trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci dell'acquisto da parte dell'unico socio società. Nonostante una simile indicazione, sono tante le srl unipersonali con unico socio costituito da altra società per le quali non è stata effettuata la pubblicità prevista, pubblicità che con la riforma diventa di estrema rilevanza pratica.
Resta il dubbio circa la "reazione" che potranno avere le Camere di Commercio di fronte ad una denuncia fatta oggi ma relativa ad acquisti (o meglio annotazioni a libro soci) precedenti l'entrata in vigore del d.lgs. 88/93 o comunque successivi, ma non effettuati per i motivi soprariportati.
* COSTITUZIONE *
La norma di riferimento è l'art. 2463 il quale, al primo comma, precisa che la società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale ed al secondo comma che l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, concetti già noti.
Quanto all'elenco degli elementi che devono essere contenuti nell'atto costitutivo, il numero uno, come già segnalato da più commentatori, nell'inserire espressamente il riferimento ai dati del socio persona giuridica, contiene una sorta di sovrapposizione fra i dati identificativi della persona fisica e della persona giuridica ed introduce l'obbligo di indicare data e luogo di costituzione della società che intervenga come socio.
Se la data di costituzione è facilmente reperibile, giustamente si è fatto notare in più scritti che il luogo di costituzione è dubbio. L'ufficio del notaio? Il luogo dove è stato firmato l'atto costitutivo? Il luogo di prima iscrizione? La sede originaria? Dati talvolta non facilmente reperibili se interviene all'atto costitutivo una società costituita da qualche decennio.
Per quanto riguarda la sede legale il numero due legittima finalmente l'indicazione nel l'atto costitutivo del solo comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie, con ciò stravolgendo una prassi di giurisprudenza onoraria ormai più che decennale. La norma va letta insieme all'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione che recita "chi richiede l'iscrizione presso il Registro delle Imprese dell'atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l'indirizzo comprensivo della via e il numero civico ove è posta la sua sede" e con l'art. 2330, dal quale risulta ("l'iscrizione è richiesta contestualmente al deposito") che chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo è il notaio che deposita l'atto costitutivo stesso nel registro.
Non ci sono dubbi, quindi, che a richiedere l'iscrizione dell'atto costitutivo nell registro delle imprese è il notaio ed è altrettanto ovvio che il notaio non è competente a stabilire l'indirizzo - cioè "la via e del numero civico" - degli uffici della società della quale ha redatto l'atto costitutivo. E' logico che il notaio si farà indicare via e numero civico da chi in quel momento è parte del suo atto, cioè dai soci fondatori ed il mezzo più idoneo in cui inserire detta indicazione torna ad essere l'atto costitutivo, facendo peraltro attenzione alle modalità di dichiarazione dei soci fondatori, onde evitare che "la via ed il numero civico" non tornino ad assumere il carattere di elemento sostanziale dell'atto costitutivo e quindi a ricadere in quegli elementi che sono modificabili solo dai soci.
A tal fine sarà sufficiente esplicitare che la dichiarazione dei soci avviene ai fini della richiesta di iscrizione, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione, magari specificando che rimane ferma la competenza degli amministratori per l'adozione della delibera e la comunicazione del successivo cambio di indirizzo, prevista dalla medesima norma.
A questo proposito, è stato detto che la modifica degli indirizzi delle società, che attualmente riportano (perché imposto da quasi tutti i Tribunali) "la via e il numero civico" nello statuto, rimane di competenza dei soci.
Peraltro dall'art. 111 ter si desume la competenza degli amministratori, competenza che dovrebbe rilevare fin da subito anche per le società già esistenti. Il vincolo costituito dall'inserimento di detti elementi nello statuto è superabile tenuto conto della generale competenza degli amministratori a depositare nel registro delle imprese il testo aggiornato dello statuto, qualsiasi sia l'organo competente a deliberarle (facoltà ampiamente esercitata in sede di conversione in Euro del capitale).
Anche per le società preesistenti, quindi, gli amministratori potranno deliberare il trasferimento degli uffici (nell'ambito del comune), presentare la relativa denuncia di modifica al registro delle imprese e contestualmente uno statuto aggiornato contenente solo il comune con eliminazione dell'indirizzo della società.
In relazione all'oggetto, il numero tre precisa che nell'atto costitutivo deve essere indicata l'attività che lo costituisce, mentre oggi la norma si limita ad imporre l'indicazione dell'oggetto sociale. La nuova formulazione letterale non sembra determinare uno stravolgimento degli attuali principi di redazione degli oggetti sociali, soprattutto per chi è abituato agli indirizzi molto rigidi di alcuni tribunali (in particolare del Tribunale di Milano), che hanno finito per imporre l'inserimento negli oggetti di indicazioni spesso restrittive rispetto alla reale attività esercitata o esercitabile, principi che si è recentemente cercato di reinterpretare con una massima della Commissione Studi del Consiglio notarile di Milano, ammettendo che la specificità si possa ottenere non solo precisando il settore merceologico ma anche attraverso l'indicazione di altri elementi caratterizzanti, quali le modalità di esercizio, il canale di distribuzione, la categoria dei destinatari e altri dati di questo genere.
Il fatto che la riforma abbia introdotto la necessità di indicare l'attività che costituisce l'oggetto sociale potrebbe, al contrario, costituire un buono spunto per eliminare dagli oggetti sociali le clausole "in negativo", che costituiscono un palese controsenso, anche perché mai esaustive, e le clausole di stile, contenenti elencazioni più o meno parziali di attività connesse ed accessorie, clausole che già il Tribunale di Milano aveva criticato, considerandole inserimento nell'oggetto sociale di poteri degli amministratori. L'inutilità giuridica di tali clausole va ribadita alla luce del nuovo art. 2475 bis ("gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società"), che conferma la ormai pacificamente ammessa capacità giuridica generale della società e l'effetto di responsabilità degli amministratori (e non di invalidità degli atti) che scaturisce dal compimento di attività non strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.
Le clausole c.d. estensive, peraltro, non servono né ad ampliare una capacità giuridica che è di per sè già generale, né ad escludere la responsabilità degli amministratori che compiono atti in concreto estranei al conseguimento dell'oggetto.
Il numero quattro riguarda il capitale, che deve essere non inferiore a diecimila Euro, misura pari a quella attuale. Questo, ovviamente, limita molto l'impatto della riforma sugli adeguamenti necessari degli statuti.
Nel numero cinque si ritrova solo parte del contenuto dell'attuale norma; la riforma infatti distingue i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai beni e ai crediti conferiti dalla quota di partecipazione di ciascun socio, la cui indicazione è imposta dal numero sei. Questo perché in effetti gli importi ed i valori percentuali dei due elementi, conferimento e partecipazione, possono essere autonomi e non proporzionali. Rispetto alla formulazione attuale, con riferimento ai beni conferiti il nuovo numero cinque dell'art. 2463 parla di valore "attribuito", inciso che evidenzia come nella riforma il valore che i soci danno ai rispettivi apporti può non essere esattamente pari o proporzionale al valore economico.
Il termine "attribuiti" si ritrova anche nell'art. 2465, relativo alla valutazione del perito, nella parte in cui questi deve certificare la corrispondenza del valore dei conferimenti con i valori ad essi attribuiti (presumibilmente dai soci) ai fini della determinazione del capitale.
Il numero sette impone l'indicazione delle norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza e la ripartizione di competenze tra soci e amministratori.
La dizione "norme relative al funzionamento" fa pensare alle clausole oggi abitualmente contenute nello statuto, al quale peraltro l'art. 2463 non fa più riferimento. Di statuto si continua a parlare per le spa, in particolare nell'art. 2328. Da più parti, peraltro, è stato sostenuto che anche con la riforma si potrà redigere un documento separato che contenga le norme di funzionamento della società da allegare all'atto costitutivo, anche se potranno essere più frequenti i casi di srl disciplinata in modo simile a quello oggi più spesso utilizzato per le società di persone, per esempio con attribuzione nominativa ad alcuni soci di diritti, doveri e poteri di amministrazione. Il problema dell'approvazione di un documento fisicamente separato dall'atto costitutivo e che contenga le norme relative al funzionamento della società è in effetti quello dell'obbligo della sua lettura (già sollevato nel vigore dell'attuale normativa e risolto in senso negativo dal Tribunale di Milano).
Le clausole sul funzionamento devono riguardare l'amministrazione e la rappresentanza (espressioni queste già contenute nella vecchia normativa), ma anche la ripartizione di competenze tra soci e amministratori. L'inciso "ripartizione di competenze tra soci e amministratori" ha doppia valenza: la prima consentire l'attribuzione ai soci della competenza a decidere sul compimento di atti ed operazioni di tipo amministrativo. Il principio, già ammesso, è ribadito dall'art. 2479 che, in tema di competenze dei soci, parla di "materie riservate alla competenza dei soci dall'atto costitutivo" con espressione più generale dell'attuale art. 2364, che rimetteva alla competenza dell'assemblea particolari oggetti attinenti alla gestione portati alla sua competenza dagli amministratori in via occasionale. Fra l'altro, il numero cinque dell'art. 2479, attribuisce in via esclusiva ai soci le decisioni su operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto, così attribuendo in via permanente (e senza possibilità di deroghe) ai soci la competenza, ad esempio, a deliberare la cessione dell'intera azienda.
La seconda possibile valenza dell'inciso "ripartizione di competenze tra soci e amministratori " è il contrario di quanto detto, cioè l'attribuzione agli amministratori di competenze normalmente spettanti ai soci, possibilità peraltro che sembra esclusa nelle srl. Infatti nelle società per azioni l'art. 2365 prevede espressamente che lo statuto o l'atto costitutivo possono attribuire agli amministratori alcuni poteri di modifica statutaria, come l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, la fusione di società interamente possedute, la riduzione di capitale per recesso, l'adeguamento dello statuto alle norme di legge, il trasferimento del comune della sede, oltre alle due competenze delegate da altre norme, cioè l'emissione di obbligazioni e l'aumento di capitale. Per le srl non esiste una norma analoga; al contrario l'art. 2479 precisa che sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci le modificazioni dell'atto costitutivo nè un'apertura in tal senso è desumibile dal numero sette dell'art. 2363 in esame. La ragione è da ricercare nel principio che le società a responsabilità limitata sempre più oggi si connotano di caratteri personalistici e della centralità della figura dei soci, ai quali non possono venire sottratte determinate funzioni.
Dall'art. 2463 è sparito poi il riferimento alla durata della società; ciò non significa, peraltro, che non possa essere posta una durata nell'atto costitutivo, tant'è vero che nell'art. 2473 si dice espressamente che il recesso spetta ai soci nel caso di società contratta a tempo indeterminato, dal che consegue che anche nell'atto costitutivo della società a responsabilità limitata possa essere inserito un termine di durata.
L'art. 2463 contiene poi un rinvio ad alcune norme dettate per le spa. Tra questi, il rinvio all'art. 2331, letto alla luce della Relazione, nella quale si specifica che le azioni sono trasferibili con atto negoziale anche prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, conferma un principio di recente messo in discussione da alcune sentenze di merito e cioè che la partecipazione può essere trasferita anche prima dell'iscrizione nel registro delle imprese.
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* INTERVENTO DI LUIGI MISEROCCHI *
Sull'unico socio giustamente è stato sottolineato il problema delle attuali srl, ma lo stesso problema sussiste anche per le spa, che hanno un unico socio e che, essendo persona giuridica, non hanno denunciato tale situazione, perché sembrava irrilevante. Ora invece devono denunziare la riduzione della compagine sociale all'unico socio perché diversamente non conseguono il beneficio della responsabilità limitata.
Richiamerei a questo proposito l'attenzione, sempre sull'art. 2462, che parla di limitazione di responsabilità (che non si consegue fino a quando non si è attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470) e che all'ultimo comma recita: "quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori devono depositare ... per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente il cognome e nome ecc.".
Può accadere e accade molto spesso che il venir meno della pluralità di soci nasca direttamente attraverso un'operazione di fusione/scissione (anche attraverso l'operazione di fusione/scissione cambia il soggetto unico socio, se nel patrimonio sociale della società incorporante c'era questo socio) o indirettamente tramite conferimento di aziende o per altre vie.
Può accadere che, attraverso queste operazioni sociali, vengano trasferite delle partecipazioni, magari detenute integralmente, cambiando quindi il soggetto unico socio. Oppure essendo il soggetto incorporante già detentore di parte di una partecipazione incorporando un'altra società viene a conseguire la restante parte della stessa partecipazione e quindi diviene unico socio.
Il fatto che nell' art. 2470 si faccia riferimento ad una pluralità di cause, per esempio al fatto che un soggetto divenga unico socio o si cambi il soggetto unico socio ed in tutte queste ipotesi gli Amministratori debbano depositare apposite dichiarazioni per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, induce a prestare particolare attenzione anche alle fattispecie di conferimento di azienda, di fusione, di scissione perché tutte queste e altre vicende che andassero a incidere o sul fatto che il socio si riduce a uno o sul fatto che cambi questo socio, potrebbero avere delle conseguenze negative (nel caso di mancata denuncia) per la limitazione della responsabilità, ossia per la perdita della limitazione di responsabilità.
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* CONFERIMENTI E QUOTE *
La sezione seconda del capo VIII sulla società a responsabilità limitata riguarda i conferimenti e le quote. L'art. 2464 nel primo comma è completamente innovativo. Recita: "il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale".
Dall'enunciato che il valore dei conferimenti non può essere inferiore al capitale sociale si desume il principio che il valore del conferimento può essere superiore al valore nominale del capitale sociale, sia in caso di conferimento in denaro sia in caso di conferimento in natura. Questo significa che parte del valore può non essere imputato a capitale ma a sovrapprezzo (ammesso che di sovrapprezzo si possa parlare in sede di costituzione) o addirittura non andare a costituire nessuna posta di patrimonio netto, come desumibile dall'art. 2465 primo comma, nel quale è specificato che il perito deve dichiarare che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo.
L'avverbio complessivamente consente di valutare i conferimenti nel loro complesso. Il principio è diverso da quello dettato nelle spa, dove il valore nominale delle azioni assegnate a ciascun socio non può essere superiore al conferimento di quel socio. Per fare un esempio, se due soci conferiscono 100 ciascuno e negli accordi il socio A deve avere un terzo e il socio B deve avere due terzi del capitale, si può aumentare la partecipazione nominale del socio che ha dato 100 anche oltre i suoi 100; quindi si potrà attribuire al socio A una partecipazione di 120 e al socio B di 60. A un socio si può infatti attribuire una partecipazione più alta di quello che vale il suo conferimento, purché complessivamente il valore dei conferimenti risulti non inferiore al capitale. L'avverbio complessivamente non solo ribadisce il concetto specificato nell'art. 2468, secondo cui è possibile sganciare la proporzionalità dei conferimenti dalla proporzionalità delle partecipazioni, ma dà anche la possibilità di alterare il valore dei conferimenti, ulteriore elemento che dimostra l'assoluta flessibilità della disciplina e la prevalenza degli accordi fra soci.
Con la riforma si amplia enormemente la categoria dei diritti e beni conferibili; il secondo comma dell'art. 2464, infatti, stabilisce che sono conferibili tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, concetto analogo a quello dettato nell'art. 2247. In primo luogo si può conferire denaro; è una fattispecie suppletiva, applicabile se non è stabilito diversamente. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro e, in caso di atto unilaterale, il loro intero ammontare.
L'art. 2329 non contiene più, tra le condizioni per la costituzione, il versamento presso un istituto di credito di almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro; peraltro non può dubitarsi, visto il tenore dell'art. 2464 terzo comma, che il versamento debba sussistere ed essere documentato al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo.
Il versamento è sostituibile con polizza assicurativa o fidejussione bancaria, possibilità già introdotta due anni fa ma scarsamente (o forse mai) utilizzata. Nella Relazione si precisa che il versamento - con accenno ancora ai decimi! - previsto dal quarto comma dell'art. 2464 può essere sostituito dalla prestazione di una polizza assicurativa o da una fidejussione bancaria che ne garantisca l'esecuzione. Lo strumento della polizza o fideiussione è dato, come dice anche la Relazione, per consentire la costituzione della società, pur nella mancanza di valori oggettivamente accettabili, senza dovere immobilizzare denaro (utile nel caso di società che rimanga temporaneamente inattiva, anche se sottoscrivere una polizza assicurativa o una fidejussione può costare di più che lasciare immobilizzato il 25% del capitale per i tempi dell'iscrizione). Ciò che la fidejussione o la polizza garantiscono è il versamento del capitale in sede di atto costitutivo, cioè il 25% del capitale o il suo intero ammontare qualora la società si costituisca con unico socio. Alla polizza o fideiussione si dovrà quindi apporre un termine coincidente col termine per l'adempimento dell'obbligo che garantiscono (salva sempre l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisca altri termini). E' sostenibile che il termine per il versamento dipenda dalla richiesta degli amministratori; sarà comunque opportuno inserire nell'atto costitutivo l'esplicito riferimento a detta facoltà o, in alternativa, un termine specifico per il versamento. La necessità dell'apposizione di un termine all'obbligo di versamento è confermata dall'art. 2466, che estende alla scadenza della polizza o della garanzia bancaria le norme dettate in materia di mancata esecuzione dei conferimenti, sul presupposto che la polizza o la garanzia bancaria abbiano una scadenza espressa.
La norma prosegue prevedendo che il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro, con ciò adempiendo all'obbligo che la polizza o la fideiussione garantiscono.
Una volta sostituita la garanzia con il versamento in denaro e quindi adempiuto l'obbligo garantito, non è più possibile sostituire nuovamente il versamento con la garanzia ed ottenere la restituzione del denaro. Ovviamente, se la società non è ancora iscritta, il versamento andrà fatto in banca su un conto vincolato all'iscrizione, mentre se la società è già iscritta potrà essere fatto nelle casse sociali.
E' estremamente interessante vedere quanto ampia diventi la categoria dei conferimenti in natura per le srl, che con la riforma viene a coincidere con quella ammissibile per le società di persone. Sono conferibili diritti reali di godimento, diritti reali di garanzia, diritti personali di godimento, diritti su beni immateriali, know how, obbligazioni varie e tra queste obbligazioni (quelle che forse più interessano i soci di compagini ristrette che svolgano la loro attività nell'ambito della società) le prestazioni d'opera e le prestazioni di servizi.
Il settimo comma dell'art. 2464, con formulazione un po' involuta, recita "il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza assicurativa o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti gli obblighi assunti dal socio per la prestazione d'opera o di servizi". Ovvio che oggetto del conferimento non è la garanzia ma la prestazione dell'opera o del servizio, come chiarito dalla Relazione. Il conferimento d'opera o di servizio è un conferimento in natura, come tale è soggetto alla disciplina dell'art. 2465, deve essere oggetto di perizia ed è soggetto alla disposizione secondo cui le quote corrispondenti a tale conferimento devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. In effetti, l'integrale liberazione di una partecipazione sottoscritta con il conferimento di una prestazione d'opera o di servizi pone qualche problema interpretativo. Se si ritiene che l'integrale liberazione richieda l'avvenuta esecuzione della prestazione d'opera o di servizi si riducono enormemente le ipotesi di conferibilità, escludendo in particolare il caso della prestazione d'opera continuativa da parte del socio. E' preferibile ritenere che la liberazione integrale, quindi l'esecuzione del conferimento, si attui con l'assunzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione da parte del socio, praticamente con il sorgere di un credito, di un diritto della società di ricevere dal socio la prestazione d'opera o di servizi nei termini che devono essere ben precisati e specificati, termini che devono risultare anche nella perizia, dovendo questa contenere la descrizione dei beni e dei crediti conferiti.
La logica conseguenza è la necessità di porre un termine a tali prestazioni. Primo, perché senza termine sarebbero difficilmente valutabili dal perito. Secondo, perché devono essere garantite con polizza o fideiussione alle quali, come sopra precisato, occorre apporre un termine. Terzo, per potere essere iscritte in bilancio.
Gli obblighi assunti, aventi ad oggetto prestazione d'opera o di servizi, devono essere garantiti da polizza di assicurazione o fideiussione bancaria. Queste polizze o fideiussioni dovranno riguardare l'intero valore assegnato, espressione che potrebbe riferirsi alla valorizzazione data dal perito, e in tal caso il valore garantito sarà pari all'intero valore della prestazione. Se però al socio conferente la prestazione d'opera viene attribuita una partecipazione di valore assoluto o proporzionale inferiore, rimane il dubbio che a dover essere garantito sia questo valore più basso.
La funzione della garanzia sembra quella di coprire le ipotesi di impossibilità della prestazione più che l'inadempimento, che fa comunque sorgere in capo alla società quanto meno il diritto al risarcimento.
(segue)
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