L'ATTESTATO DI DATAZIONE E STORICITA'
( EX ATTESTATO DI STORICITA' )
E’ l’attestato che consente l’iscrizione del veicolo nei Registri ASI ai fini fiscali ed è il meno “severo” per quanto concerne i requisiti dello stato di conservazione del mezzo che deve comunque presentarsi in condizioni decorose.
E’ il documento che consente di ottenere il trattamento fiscale previsto dagli art. 60 del C.D.S. e 215 del suo Regolamento Applicativo, l’esenzione della tassa di possesso ai sensi dell’ art. 5 del DL 30-12-1982 convertito in legge n. 53 del 28-02-1983, trasformata in tassa di circolazione, nonché il particolare trattamento assicurativo.
Consente inoltre la reiscrizione dei veicoli radiati d'uffi cio (ex art. 18).Viene rilasciato ad probationem (art. 63, commi 2 e 3 della Legge 342/2000) a tutti i veicoli dal ventesimo anno di costruzione od immatricolazione purchè posseggano i requisiti minimi richiesti dall’ASI, cioè siano dotati di:
- carrozzeria e telaistica conformi all’originale, senza ruggine e priva di adesivi, decorazioni estemporanee, accessori non coevi e senza ammaccature o riparazioni mal eseguite. In sostanza devono mostrare i segni di un utilizzo fatto con criterio e rispetto;
- motore del tipo montato in origine dal costruttore o ad esso compatibile; sono
tollerati gli impianti a gas purché installati all'epoca;
- gli interni/selleria, privati di copertine o foderine, devono apparire decorosi e privi di tagli, usurati ma non tali da mostrare il rivestimento sgualcito: devono mostrare i segni dell’usura dovuti ad un utilizzo fatto con criterio e rispetto.
Il socio, per richiedere l'istituzione della pratica, deve essere in regola col pagamento della quota associativa.
Il veicolo deve essere nelle condizioni di conservazione sopra riportate, in particolare si raccomanda ai soci di presentare veicoli puliti esternamente ed internamente:
abitacolo/cofano/baule, completi di tutte le loro parti e privi di adesivi ed accessori non coevi, con sedili anteriori senza foderine o copertine. Se il mezzo è stato riverniciato, deve mantenere l’aspetto d’origine senza vistose alterazioni. I numeri di telaio per le
auto e i numeri di telaio e motore per le moto devono essere ben puliti, resi visibili ed assolutamente non alterati.
I documenti del veicolo (Carta Circolazione e Foglio Complementare o Certificato di Possesso) devono essere aggiornati, leggibili e fotocopiabili: i documenti provvisori,
fogli di via e le ricevute di passaggi di proprietà non sonoaccettati.
Il veicolo deve essere intestato al socio o ad un suo congiunto appartenente allo stesso nucleo familiare (come da autodichiarazione di Stato di Famiglia resa con carta di identità in corso di validità e con i dati aggiornati).
In caso di vendita del veicolo, l’Attestato di Storicità in originale deve essere
consegnato al nuovo proprietario e deve essere trasmessa informazione al proprio Club dell’avvenuta transazione.
In caso di rottamazione del veicolo è necessario informare il Club di appartenenza e riconsegnare al medesimo l’Attestato in originale.
La pratica, con seguenti relativi benefi ci, è espletabile dall’anno del compimento del ventesimo anno di costruzione o prima immatricolazione.
[Edited by BOSCOLO ALESSANDRO 5/30/2012 10:50 AM]
Segretario e tesoriere Club Alfetta